Regolamento sicurezza lavoro attività giudiziarie e penitenziarie
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2015, il decreto 18 novembre 2014 n.201 con il Regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri del Lavoro, della Salute e della Semplificazione.
Il nuovo regolamento attua le disposizioni del Testo Unico sicurezza sul lavoro all’organizzazione e alle attività degli ambienti di lavoro di pertinenza dell’Amministrazione della giustizia: strutture giudiziarie e strutture penitenziarie. Provvedimento attuativo previsto dall’articolo 3 comma 2 del TU, abroga il precedente regolamento del Ministro di Grazia e giustizia 29 agosto 1997, n. 338,
Servizio prevenzione e protezione, Rls, Duvri, sorveglianza sanitaria, servizi di vigilanza. Il testo riporta indicazioni per l’applicazione delle norme previste dal Testo Unico, “applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti per:
a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;
b) garantire l’ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
c) la tutela dell’incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
d) evitare il rischio di evasioni ovvero l’acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio”.
Dlgs 81 2008 sicurezza lavoro e quadro normativo
Scorrendo l’articolo 2 del decreto, queste alcune delle indicazioni inserite nelle Modalità di applicazione.
“3. Le esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative dell’Amministrazione della giustizia, di cui all’articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008 sono di seguito definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate ad assicurare:
a) direzione funzionale delle attività;
b) capacità operativa e prontezza d’impiego del personale dipendente;
c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell’ordine e della sicurezza;
d) particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) e g) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 (Direttiva Macchine Ndr), n. 17, e al disposto di cui all’articolo 74, comma 2, lettera c), del Testo Unico n. 81 del 2008″.
“5. Nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del Testo Unico n. 81 del 2008 concernenti le modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza”.
“7. L’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non determina, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. L’Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l’esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente e periodicamente l’innocuità dei sistemi di controllo”.
Per quanto riguarda il Servizio di prevenzione e protezione (art. 3), questo deve essere espletato da personale dell’Amministrazione che sia in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 32 del Testo Unico. Nelle strutture che presentano più uffici dell’Amministrazione, può essere istituito un unico servizio di prevenzione che opererà a favore dei singoli datori di lavoro, “ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni”.
Rls (art.4). Negli uffici aventi autonomia gestionale operano rappresentati differenti per il personale di Polizia penitenziaria e per il personale dell’Amministrazione. “Il rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni”.
Sul Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (articolo 5), il decreto riporta indicazioni “Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell’interesse della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali dell’Amministrazione”.
Citiamo il comma 1, b dell’articolo 5: “nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nell’ambito dell’Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici sono indicati omettendo le specifiche informazioni connesse all’attività istituzionale di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione”.
Scritto il 21 gennaio 2015 da Corrado De Paolis, pubblicato in quotidiano sicurezza .it