Tutela dei lavoratori, novità e modifiche sul rischio chimico
Il Decreto Legislativo in oggetto ha l’obiettivo di adeguare la normativa vigente nazionale al contesto comunitario in materia prevenzione e protezione dei lavoratori dal rischio derivante da esposizione ad agenti chimici in ambiente di lavoro.
Quali sono, dunque, i principali cambiamenti apportati dal D.Lgs n. 39 del 15 Febbraio 2016?
Il D.Lgs n. 39 del 15 febbraio 2016 prevede modifiche ai seguenti tre testi normativi:
Il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
Il Decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità);
la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 riferita alle disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini
e degli adolescenti.
I decreti sopra riportati, difatti, risultano essere stati modificati poiché contenevano riferimento al precedente sistema di classificazione e di etichettatura delle sostanze e miscele pericolose non allineati con il nuovo regolamento 1272/2008 (CLP).
Di seguito alcune importanti modifiche, apportate dall’art. 1 del D.Lgs 39 del 15 Febbraio 2016, al Testo Unico D.Lgs 81/2008:
Sostituzione di termini come “preparati pericolosi” o “preparati chimici” con, rispettivamente,“miscele pericolose” e “miscele chimiche”;
Parole quali “molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.” sono sostituite dalle seguenti:
“tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’ allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2”;
Nuove definizioni di “agente cancerogeno” ed “agente mutageno”: il primo definito come unasostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure come una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato. Il secondo una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
Modifiche alla cartellonistica di sicurezza: è stato soppresso il cartello di avvertimento “Sostanze
nocive o irritanti”;
Etichettatura con specifici pittogrammi di pericolo su recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti miscele classificate come pericolose nonché sui recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e sulle tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose: il decreto specifica che quanto sopra riportato non si applica a recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per breve durata o il cui contenuto varia frequentemente;
Segnaletica di sicurezza mediante cartelli di avvertimento idonei in caso di ambienti di lavoro utilizzati per lo stoccaggio di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose.
Gli artt. 2 e 3 del D.Lgs 39 del 15 febbraio 2016 riportano le modifiche apportate, rispettivamente D.Lgs 26 Marzo 2001, n. 151 e alla Legge 17 Ottobre 1967, n. 977 per la tutela delle lavoratrici gestanti e dei lavoratori minori.
Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs n. 39 del 15 Febbraio 2016 cosa dovrà prevedere un datore di lavoro all’interno della propria organizzazione aziendale per tutelare i propri lavoratori dal rischio chimico?
Nel caso in cui i lavoratori siano esposti ad agenti chimici il datore di lavoro dovrà, certamente, prevedere una valutazione specifica di dettaglio per valutarne l’entità del rischio ed applicare, quindi, le relative ed eventuali misure di prevenzione e protezione; la valutazione del rischio in oggetto dovrà essere effettuata sulla base del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. tenendo conto delle modifiche apportate dal D.lgs n. 39 del 15 febbraio 2016;
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) dovrà riportare, in base agli agenti chimici utilizzati dai lavoratori, una specifica valutazione in caso di lavoratrici in gravidanza ed in caso di lavoratori minori secondo le modifiche dettate dal D.lgs n. 39 del 15 febbraio 2016 in oggetto;
Il datore di lavoro dovrà richiedere al fornitore schede di sicurezza aggiornate secondo normativa
vigente;
Gli ambienti di lavoro dovranno essere segnalati da apposita cartellonistica di sicurezza: sarà pertanto necessario verificare se la cartellonistica installata sia congruente con le previsioni normative apportate dal D.Lgs. 39/2016.
Il datore di lavoro di un’organizzazione aziendale ha l’obbligo, in definitiva, di verificare se il nuovo intervento normativo incide sulla valutazione dei rischi e sulle misure di sicurezza da questo implementate per garantire, ai lavoratori, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale analisi è fondamentale per comprendere eventuali modifiche da apportare in relazione alla valutazione dei rischi, in relazione al contesto aziendale (classificazione, cartellonistica, etc.) e anche per non incorrere nelle sanzioni, amministrative e penali, previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in caso di inadempienza.